Il decreto legislativo n. 81/2008, la legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, si applica alle attività svolte dai volontari di protezione civile con modalità specifiche dedicate
esclusivamente a loro. Il legislatore ha ritenuto infatti che un settore tanto importante per la vita del Paese e caratterizzato da esigenze particolari e non assimilabili ad altri
ambiti di attività come è il volontariato di protezione civile meritasse un’attenzione particolare.
In particolare, si sottolineano, oltre all'attribuzione a ciascun volontario della responsabilità per la propria sicurezza, gli stringenti adempimenti previsti a carico del Legale
Rappresentante delle Organizzazioni (Sindaci e Presidenti di Associazioni) in termini di individuazione degli scenari di rischio, di formazione, informazione, addestramento,
dotazioni, controllo o sorveglianza sanitaria.
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 81/08 si intende :
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :
- possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
- presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore;
- adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
- adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
Il Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato ha i seguenti obblighi:
- Individuare, sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più idonei a proteggere i volontari;
- Fornire i DPI con marchio CE;
- Fissare le condizioni d’uso e manutenzione ;
- Documentare la distribuzione e la verifica dei DPI
- Verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile;
- Verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
- Garantire adeguata informazione sull’uso dei DPI
- Aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi.
I Volontari hanno i seguenti obblighi:
- devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed addestramento;
- devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
- devono segnalare prontamente al Responsabile dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
- devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna dei DPI.
Suddivisione dei DPI per tipologia:
- Dispositivi di protezione della testa
- Dispositivi di protezione dell'udito
- Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- Dispositivi di protezione della pelle
- Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- Dispositivi dell'intero corpo
- Indumenti di protezione sistemi anticaduta
Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti:
- I° Categoria
Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, vibrazioni e
radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni permanenti).
- II° Categoria
Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.
- III° Categoria
Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi, visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da cadute dall’alto e da
temperature non inferiori a 100°C).